Attenzione! Per visualizzare al meglio il sito e usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione
si consiglia di aggiornare la versione in uso di Internet Explorer alla versione 8 o superiore. Grazie!

Con il passaggio alla nuova versione del sito e ad un diverso provider tecnologico, non è più possibile utilizzare la vecchia utenza/password.

Per importare i tuoi dati anagrafici dall'archivio,
clicca qui

Inserisci il tuo codice fiscale e la mail per recuperare i tuoi dati anagrafici ed effettuare il passaggio al nuovo sito:



Abbiamo inviato una e-mail all'indirizzo che ci hai indicato. Accedi alla tua casella di posta e segui le istruzioni inserite nella e-mail per completare il passaggio.

Fondazione

Cos’è una Fondazione

  • In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un Patrimonio.
  • Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).
  • Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiuntamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico; la costituzione dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un riconoscimento giuridico che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile).
  • Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello Statuto, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione.
  • Il patrimonio è un elemento necessario, in quanto la legge e la giurisprudenza non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi; la costituzione di una fondazione, pertanto, può essere vista come una immobilizzazione di risorse economiche e di conseguenza il legislatore si è preoccupato di garantire che tali risorse vengano utilizzate efficacemente ed efficientemente a beneficio della collettività.
  • E' per queste ragioni che l'autorità preposta al riconoscimento giuridico della fondazione è legittimata a richiedere un patrimonio minimo, tale da consentire l'effettiva possibilità di raggiungere lo scopo (congruità del patrimonio rispetto allo scopo).
  • Per il riconoscimento nazionale il Ministero dell'Interno ha imposto una soglia minima di 100.000,00 euro, al di sotto della quale l'istanza di riconoscimento non viene accolta dalla prefettura competente a riceverla, è ammesso un capitale inferiore ai 100.000,00 euro solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità, valutata dal Ministero caso per caso; il Consiglio di Stato, comunque, nel corso della procedura di riconoscimento, può richiedere una soglia più elevata per fondazioni che operino in particolari  settori o che comunque adottino una struttura operativa anziché di semplice erogazione.

Struttura organizzativa

Soci Fondatori

La Fondazione sarà promossa dai Fondatori che interverranno all'atto della costituzione e da soggetti che aderiranno e contribuiranno al patrimonio della Fondazione successivamente all'atto costitutivo.

Soci Sostenitori - Enti e Istituzioni

Alla fondazione possono aderire Università ed altri enti, in qualità di Sostenitori.

Le università contribuiscono con contributi scientifico/culturale, rendendo disponibili le proprie competenze. La fondazione potrà avere ulteriori Sostenitori, previa accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Soci Ordinari - Aziende e Privati

Possono divenire soci ordinari le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e gli enti e organismi che ne facciano richiesta, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a contribuire al suo finanziamento, previa accettazione alla relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione saranno:

  • Il Presidente
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Segretario Generale
  • Il Comitato Tecnico Scientifico
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal Presidente e dai componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso spese.

Principali adempimenti

  • Redigere l'atto di fondazione, cioè l'atto costitutivo e lo statuto, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione inerente. 
  • Rivolgersi ad un notaio, perchè l'atto di fondazione assuma la veste di atto pubblico notarile, indispensabile per fondare una fondazione.
  • Chiedere il riconoscimento della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello regionale.

La fondazione può essere definita come una organizzazione costituita per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo di pubblica utilità. Attraverso tale ente i privati perseguono fini di interesse comune.

Se nell'associazione prevale l'elemento personale, cioè il vincolo tra un gruppo di persone che con le loro decisioni gestiscono l'ente e mirano al conseguimento di uno scopo, nelle fondazioni l'elemento centrale è il patrimonio, messo a disposizione dal fondatore, destinato e vincolato al conseguimento di uno scopo preciso.
Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attività, come casa di cura, biblioteche, scuole, e le fondazioni di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.

A differenza delle associazioni, in cui l'atto costitutivo è un contratto tra più persone, l'atto costitutivo delle fondazioni è un' atto unilaterale che può essere fatto anche da una sola persona o persona giuridica. L'atto dovrà avere specifici requisiti richiesti dalla legge (in merito leggi l'articolo sull'atto di fondazione). 

Per costituire una fondazione, è necessario chiedere il riconoscimento all'autorità competente. Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica (in merito leggi l'articolo sul riconoscimento della fondazione

Nelle fondazioni, il fondatore, ovvero chi ha destinato i suoi beni ad uno specifico scopo, non concorrerà alla gestione dell'ente, che sarà invece gestito dagli amministratori, che avranno il compito di applicare ed eseguire l'atto di fondazione (anche se il fondatore può comunque riservarsi il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione dell'ente).

Possono essere fondatori persone fisiche, persone giuridiche (società e imprese), enti collettivi ed enti pubblici.

Nello statuto deve esser specificato lo scopo della fondazione, mentre non è necessaria l'indicazione specifica delle attività poste in essere per raggiungere questo scopo.

Generalmente, gli amministratori possono scegliere liberamente il tipo di attività d a esercitare. comprese attività di natura economica e imprenditoriale. Comunque tali attività devono essere sempre finalizzate al perseguimento dello scopo. (in merito leggi l'articolo sugli amministratori della fondazione). In ogni caso, il fondatore può comunque delimitare l'attività della fondazione.

Per costituire una fondazione, il patrimonio dovrà essere adeguato al perseguimento dello scopo. Per tale motivo sono particolarmente diffuse le fondazioni costituite da imprese, società, o gruppi di persone, che dispongono di un certo capitale da conferire.

Atto di Fondazione

La fondazione nasce con l'atto di fondazione, ovvero un atto unilaterale di autonomia privata.

L'atto si distingue in un atto costitutivo, in cui viene manifestata la volontà del fondatore di costituire l'ente, e in uno statuto in cui si determinano le modalità di raggiungimento dello scopo e e l'organizzazione dell'ente.

L'atto di fondazione può essere redatto tra vivi oppure per testamento. 

L'atto di fondazione deve avere la forma di atto pubblico notarile. L'atto contiene in sè una disposizione patrimoniale (conferimento del patrimonio all'ente) e l'istituzione di una specifica organizzazione per gestire lo stesso patrimonio. Il notaio deve poi, entro trenta giorni, denunciare al prefetto la formazione dell'atto di donazione.

L'atto di fondazione deve contenere:

  • la denominazione dell'ente e lo scopo della fondazione, che deve essere determinato e lecito, e non in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Inoltre deve coincidere con un interesse collettivo ed altruistico meritevole di tutela, e non con il mero interesse individuale del fondatore. Lo scopo dell'associazione può essere perseguito anche con attività economica ed imprenditoriale.
  • la descrizione del patrimonio, che costituisce lo strumento essenziale per il conseguimento dello scopo della fondazione, oltre a servire come garanzia per gli eventuali creditori dell'ente. Il patrimonio deve essere adeguato allo scopo perseguito dall'ente e utilizzato solo per realizzare tale scopo.
  • l'organizzazione di uomini e mezzi, che svolgono l'attività necessaria per il funzionamento dell'ente. L'organizzazione della fondazione è una struttura stabile di personale, organi e uffici, strumentali al perseguimento dello scopo dell'ente.
  • le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, cioè le regole che disciplinano la nomina e il funzionamento dell'organo amministrativo. Questo può essere composto da una o più persone, così da formare un consiglio di amministrazione. Tale ruolo può essere affidato anche a persone giuridiche 8 in merito leggi l'articolo sugli amministratori)
  • l'atto di fondazione può prevedere anche altri organi collegiali, quali assemblee, consigli direttivi e organi di controllo. In tal caso l'atto di fondazione dovrà indicare le rispettive attribuzioni, nonchè le modalità di nomina e di sostituzione.
  • i criteri e le modalità di erogazioni delle rendite a terzi, che devono essere determinate nell'atto di fondazione. Questo riguarda sole le fondazioni la cui attività consiste nell'erogare somme di denaro o altre prestazioni a favore dei beneficiari. Con il termine di rendita si intende sia il patrimonio originale della fondazione, sia i proventi della sua attività
  • le norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione e alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso, l'atto di fondazione può prevedere che i beni residui, in caso di estinzione dell'ente, tornino al fondatore o vadano ai suoi eredi.

Le Agevolazioni

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997 – pdf.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

  • non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
  • non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
  • non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
  • non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l’Iva, per esempio, non c’è l’obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
  • il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Esempi delle finalità di una Fondazione

  • Promuovere la ricerca di base e clinica nel campo della  neurologia
  • Organizzare campagne di raccolta di fondi
  • Affiancare e collaborare con altri Enti od Istituzioni che condividano la finalità di promozione della ricerca
  • Organizzare eventi a scopo di informazione e divulgazione scientifica
  • Organizzare eventi scientifici
  • Eseguire consulenze professionali, svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo e studi di fattibilità in ambito clinico, economico, organizzativo ed istituzionale - anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali
  • Promuovere ed organizzare campagne di stampa, televisive ed informatiche
  • Promuovere ogni forma di iniziativa rivolta ad allargare conoscenze e consenso nel campo della ricerca sui disturbi neurologici
  • Assegnazione di finanziamenti a progetti di ricerca

STATUTO FONDAZIONE SIN


navigazione-network

Per supporto ed assistenza:
Segreteria SIN SienaCongress
Via del Rastrello, 7 — 53100 Siena
Tel. 0577 286003 – info@neuro.it

Seguiteci su: