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15 dicembre 2021

IMPORTANTE AVVISO AGE.NA.S. - CREDITI PROFESSIONISTI SANITARI

VISTA la nota del Presidente del Co.Ge.A.P.S. del 27 ottobre 2021 prot. n. 34-C/21 con la quale si rappresenta che:

  • ad oggi, soltanto 26.500 professionisti sanitari hanno trasferito crediti dal triennio 2017-2019 al 2014-2016, a fronte di circa 700.000 professionisti non certificabili nel triennio 2014-2016;
  • il Consorzio, ove autorizzato dalla Commissione nazionale, avrebbe la possibilità tecnica di procedere in automatico allo spostamento “d’ufficio” dei crediti al triennio 2014-2016 per quei professionisti che hanno acquisito crediti nel triennio 2017-2019, utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, evidenziando, tuttavia, che ciò, pur aumentando il numero dei professionisti certificabili per tale triennio, potrebbe creare l’effetto collaterale di sottrarre ad alcuni professionisti crediti utili alla certificazione del triennio 2017-2019:
  • in relazione all’esenzione di cui al par. 4.2 lettera o) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, soltanto 1276 professionisti hanno presentato la relativa istanza sul portale e/o sull’APP Co.Ge.A.P.S. rispetto ad una popolazione di 74.738 di over 70. La ragione di ciò probabilmente risiede nel fatto che i professionisti presuppongono che lo stato di quiescenza, pur mantenendo attiva l’iscrizione all’Ordine, comporti automaticamente un esonero dall’obbligo ECM o quantomeno i professionisti non sentono l’esigenza di richiedere tale esonero sul portale Co.Ge.A.P.S. Pertanto, il Consorzio propone alla Commissione nazionale di attribuire a tutti i professionisti sanitari iscritti agli ordini professionali, al compimento del settantesimo anno d’età, lo status di esonerato ECM, presupponendo lo stato di quiescenza. Resterebbe salva, comunque, la facoltà per tali professionisti di comunicare il mantenimento dell’attività professionale sul portale Co.Ge.A.P.S., rinunciando quindi all’esonero;
  • Il Consorzio intende modificare sul portale e sull’APP Co.Ge.A.P.S. l’attuale funzione di gestione dei crediti mancanti in quanto spesso tale funzione è utilizzata impropriamente dai professionisti per l’inserimento di crediti relativi ad eventi FAD i cui report non sono stati ancora trasmessi dai provider. In particolare, l’abuso di tale funzione rischia di dar luogo a duplicazioni di crediti e partecipazioni. Pertanto, il Consorzio intende trasformare la funzione in questione in una segnalazione soggetta a verifica che non darà luogo ad un’attribuzione di crediti per autocertificazione;

PRESO ATTO che il Comitato di presidenza, nella riunione del 28 ottobre u.s., ha espresso parere favorevole sulle proposte operative trasmesse dal Co.Ge.A.P.S.;

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza propone alla Commissione nazionale di consentire al Consorzio di operare d’ufficio lo spostamento dei crediti ai fini del recupero del debito formativo relativo al
triennio 2014-2016 soltanto qualora i professionisti, che non hanno esercitato la facoltà prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, abbiano maturato crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale relativo al triennio 2017-2019;

CONSIDERATO che la data del 31 dicembre 2021, termine massimo previsto per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017 -2019, non potrà coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, hanno novanta giorni di tempo dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto del medesimo all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. 

Pertanto, pare opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere al predetto spostamento;

Tutto ciò premesso e considerato

  

DELIBERA

  1. Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.
  2. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il
    Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano
    conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
  3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
  4. La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

    Comunicazione pubblicata il 14 dicembre 2021
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